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Le nuove sanzioni previste dal Testo Unico della Sicurezza

By Francesco Ortolano | aprile 18, 2016 | 0 Comment

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è stato previsto un inasprimento delle sanzioni in caso di inadempienza.

Le principali sanzioni per il datore di lavoro e gli eventuali dirigenti sono:

Illecito Sanzione
 

Omessa valutazione dei rischi

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a

6.400 €

Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a

6.400 €

Omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 €
 

Omessa nomina del medico competente:

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 a

6.576 €

Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:

b) misure di prevenzione e protezione e DPI,

d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e

delle responsabilità,

 

 

 

Ammenda da 2.000 a 4.000 €

Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:

a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi,

f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono

riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

 

 

 

 

Ammenda da 1.000 a 2.000 €

Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai

mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro

 

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 a

6.576 €

Mancata redazione/aggiornamento del DVR in collaborazione con il RSPP e del medico competente, senza consultazione del RLS, in occasione di modifiche del processo produttivo/organizzativo, infortuni significativi, o su richiesta del medico competente  

 

Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda da 2.500 a 6.400€

Violazione dei seguenti adempimenti :

•  consegna del DVR al RLS,

• informazione agli appaltatori circa i rischi connessi al proprio ambiente di lavoro,

•  organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici di competenza in materia di primo soccorso, salvataggio, emergenza e lotta

antincendio,

•  designazione dei lavoratori addetti alle emergenze ed al primo soccorso,

•  informazione circa pericoli gravi ed immediati e circa le misure adottate per fronteggiarli,

•  adozione di provvedimenti atti alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori in

caso di pericolo grave ed immediato,

•  astensione dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di persistere di

pericolo grave ed immediato,

•  presa di provvedimenti preventivi per la gestione del primo soccorso e dell’assistenza

medica di emergenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arresto da 2 a 4 mesi o Ammenda da 750 a 4.000€

Violazione dei seguenti adempimenti previsti dall’articolo 26:

• verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori

autonomi.

 

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800€

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