By Francesco Ortolano | aprile 18, 2016 | 0 Comment
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è stato previsto un inasprimento delle sanzioni in caso di inadempienza.
Le principali sanzioni per il datore di lavoro e gli eventuali dirigenti sono:
Illecito | Sanzione |
Omessa valutazione dei rischi |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 € |
Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 € |
Omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 € |
Omessa nomina del medico competente: |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 a
6.576 € |
Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:
b) misure di prevenzione e protezione e DPI, d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, |
Ammenda da 2.000 a 4.000 € |
Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. |
Ammenda da 1.000 a 2.000 € |
Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 € |
Mancata redazione/aggiornamento del DVR in collaborazione con il RSPP e del medico competente, senza consultazione del RLS, in occasione di modifiche del processo produttivo/organizzativo, infortuni significativi, o su richiesta del medico competente |
Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda da 2.500 a 6.400€ |
Violazione dei seguenti adempimenti :
• consegna del DVR al RLS, • informazione agli appaltatori circa i rischi connessi al proprio ambiente di lavoro, • organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici di competenza in materia di primo soccorso, salvataggio, emergenza e lotta antincendio, • designazione dei lavoratori addetti alle emergenze ed al primo soccorso, • informazione circa pericoli gravi ed immediati e circa le misure adottate per fronteggiarli, • adozione di provvedimenti atti alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, • astensione dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di persistere di pericolo grave ed immediato, • presa di provvedimenti preventivi per la gestione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza. |
Arresto da 2 a 4 mesi o Ammenda da 750 a 4.000€ |
Violazione dei seguenti adempimenti previsti dall’articolo 26:
• verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi. |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800€ |